La Carta europea dei diritti
DA WEIMAR A MAASTRICHT
Gianni Ferrara
1.Il 28 luglio scorso è stato pubblicato () il "Progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". Esso si compone di 52 articoli, distribuiti in 7 Capi, dedicati rispettivamente e successivamente alla "Dignità", alla "Libertà", alla "Uguaglianza", alla "Solidarietà", alla "Cittadinanza", alla "Giustizia" e, infine, alle "Disposizioni generali". È difficile immaginare il numero di cittadini europei che ne possano aver letto il testo e non si hanno dati che consentano qualche congettura su quanti ne abbiano avuto notizia. Pochi giornali hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica su questo progetto, che, comunque, è stato giudicato con tanto favore da trasformarsi in tripudio. Prima che la retorica europeista riesca a stordire, come sempre in Italia, le (poche) lettrici ed i (pochi) lettori di giornali, le radioascoltatrici ed i radioascoltatori, le telespettatrici ed i telespettatori, sembra doveroso soffermarsi sul contenuto saliente di questo progetto, confrontandolo almeno un po' con le prescrizioni normative di alcune delle Costituzioni vigenti e riferire qualche opinione sia sul suo significato, quello reale e quello simbolico, sia sugli effetti che la sua approvazione verrebbe a produrre conformando la condizione di cittadino europeo.
2.È giusto riconoscere che negli articoli compresi nei Capi dedicati alla "Dignità", alla "Libertà", alla "Cittadinanza" ed alla "Giustizia" si rinvengono enunciati perspicui e importanti. Sia perché formulati in modo da poter pretendere reale forza prescrittiva, se il testo complessivo riuscisse ad ottenerla, sia perché arricchiscono di nuove determinazioni e di coerenti prosecuzioni il significato normativo delle Carte costituzionali liberali (quello espresso, in via generale, nei "Bills of Rights" delle Colonie americane, nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, nelle Costituzioni e negli Statuti dell'800, in alcuni emendamenti alla Costituzione degli Stati Uniti).
Meritano infatti di essere segnalate, come nuove specificazioni di diritti costituzionali tradizionali o come proiezioni e come estensioni di princìpi del costituzionalismo classico, le formulazioni proposte per: la tutela della dignità della persona umana, della vita (con l'esclusione generale ed esplicitata della pena di morte), dell'integrità fisica e psichica. Di pari levatura sono da considerare le proposizioni che pongono i conseguenti divieti: di pratiche eugenetiche, di interventi medico-chirurgici senza consenso libero ed informato della persona interessata, di fare del corpo umano o delle sue parti una fonte di lucro (è trasparente in questo divieto l'influenza esercitata da un giurista come Rodotà), di "clonazione riproduttiva di esseri umani" (espressione questa che sembra non escludere la clonazione di cellule staminali). Eguale apprezzamento va espresso poi nei confronti sia degli articoli sulla proibizione (recisa ed assoluta) della tortura, dei trattamenti inumani o degradanti, della schiavitù, della servitù, del lavoro forzato od obbligatorio, sia di quelli che impongono il rispetto della privacy e la tutela dei dati personali (anche in ordine alla formulazione di questi articoli si può supporre la recezione di proposte di Rodotà).
Altri commendevoli testi meritano menzione. Quelli, ad esempio, che mirano a sancire il principio della parità di trattamento tra uomo e donna, la protezione dei minori e dei disabili, i diritti ad una buona amministrazione, i princìpi del giusto processo, tra cui quello della proporzionalità dei reati e delle pene.
3.Ma queste stesse parti del Progetto contengono anche proposte indecenti di disposizioni il cui contenuto è nettamente e clamorosamente regressivo rispetto a quello delle norme che nelle Costituzioni del '900 hanno sancito grandi conquiste di civiltà.
Il diritto all'istruzione è recepito come universale, ma in una formulazione che lo collega strettamente alla formazione professionale, quasi inglobandolo in questa. Brilla poi, per l'assenza, ogni riferimento alla strumentazione necessaria per l'esercizio di questo diritto, cioè ai principi cui ispirare una normativa sulle istituzioni che possano assicurarlo e renderlo effettivo. Infatti, affermato il diritto dei genitori di provvedere all'educazione ed all'istruzione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, e concesso un richiamo di mero rito ai princìpi democratici, l'art. 14 di questo Progetto opera un rinvio puro e semplice alle normative nazionali.
Emerge già una tendenza, in verità duplice, in queste proposte. La si può cogliere notando come la genericità delle affermazioni in ordine alle forme, ai modi, agli strumenti di garanzia dei diritti che si proclamano è risolta col rinvio sistematico alle normative nazionali, ma la proclamazione di questi diritti è operata usando un lessico attentissimo a non implicare significati pregnanti dal punto di vita materiale, evitando anche allusioni a denotati che dalla Costituzione di Weimar in poi avevano qualificato lo sviluppo del costituzionalismo verso obiettivi di trasformazione sociale. Sono esemplari di queste linee ispiratrici gli articoli 15, 16, e 17 dedicati, rispettivamente, alla libertà professionale, a quella di impresa, alla proprietà.
4.Proclamare il diritto di esercitare una professione liberamente scelta non sembra che risponda ad una esigenza particolarmente imperiosa. È vero che risulta recepita in alcune delle Costituzioni europee ma non pare che, come tale, sia oggi tra le più sentite. D'altronde, le corporazioni delle arti e dei mestieri sono scomparse da secoli e con esse le preclusioni di attività professionali dovute a motivi non riconducibili alle conoscenze tecniche necessarie per l'esercizio di queste attività. È altro il bisogno collettivo più impellente ed angosciante, è quello dell'occupazione. Ed è a tutti noto che la disoccupazione, manuale ed intellettuale, non scaturisce da divieti giuridici, religiosi, sociali. Non è con leggi istitutive e decreti attuativi di una sorta di coscrizione obbligatoria che si forma quello che è stato giustamente denominato "esercito di riserva della borghesia", con espressione di una cultura da molti rinnegata, ma non da chi scrive.
Ben venga, comunque, una disposizione volta a garantire la libertà di scelta professionale. Solo che questa libertà, per essere credibile, dovrebbe implicare la concreta possibilità di esercizio di una professione, un mestiere, un lavoro. Dovrebbe tradursi in qualche impegno, a sua volta credibile, da parte dell'Unione europea, della Comunità e delle loro istituzioni. Può offrire tale credibilità l'art. 2 del Trattato di Amsterdam che tra gli obiettivi dell'Unione europea indica la promozione del progresso economico e sociale e "un elevato livello di occupazione"? Può offrirla il disposto dell'art. 125 dello stesso Trattato che ha introdotto nell'ordinamento comunitario, col Titolo VIII della Parte terza, una disposizione per cui gli "Stati membri della Comunità .... si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione ..."? Può confermarla il successivo art. 136 del Trattato dichiarando che la "Comunità e gli Stati membri ... hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione ..."?
La risposta a questi interrogativi potrebbe essere senz'altro positiva se le disposizioni normative riportate potessero essere prese sul serio. Ma a prenderle sul serio non ci stanno i redattori del Progetto di Carta dei diritti dell'Unione europea che, pur in presenza di tali e tante solenni disposizioni dei Trattati, si guardano bene dal riconoscere il diritto al lavoro come tale. Infatti, al secondo comma dell'articolo (15) che si sta esaminando, quello sulla libertà professionale, di tale libertà si adopera la definizione ridotta, minimale, quella di "libertà di cercare lavoro" (oltre che "di lavorare, di stabilirsi e di prestare o ricevere servizi in qualunque Stato membro"). Non è che ci si aspettasse, con i tempi che corrono, che il Progetto, anche prescindendo dalle disposizioni dei Trattati, recepisse nella sua pienezza ed in tutta la sua portata quella conquista di civiltà, mai del tutto realizzata e sempre condizionata dagli alti e bassi delle congiunture dell'economia capitalistica, che è il diritto al lavoro. Mai, infatti, le politiche per il pieno impiego sono state praticate come prioritarie rispetto ad ogni altro obiettivo politico-economico. Ma è legittimo domandarsi: qual è la ragione di questa regressione anche rispetto alle disposizioni dei Trattati di recente ratifica, come quello di Amsterdam? A che cosa attribuirla? Alla presa di coscienza della inaffidabilità delle disposizioni sociali inserite nell'ordinamento della Ce e dell'Unione, visto che Comunità ed Unione si fondano su ben diversi e ben più solidi interessi, visto che le istituzioni europee sono nate per perseguire fini sostanzialmente incompatibili e comunque preminenti rispetto a quelli della promozione del progresso sociale e dell'occupazione?
5.Qualche ipotesi di risposta può essere suggerita dalla riflessione sugli enunciati compresi negli articoli che attengono alla libertà di impresa, alla proprietà, al capo titolato all'eguaglianza, a quello sulla solidarietà.
Impressiona non poco leggere nell'articolo 16 del Progetto di Carta dei diritti una formulazione tanto imperiosa, incondizionata, assoluta, inflessibile come quella che suona: "È riconosciuta la libertà di impresa". D'emblée si sono così abbandonate le cautele, le limitazioni, i condizionamenti che le Costituzioni del '900 avevano individuato per tentare, quanto meno, di addomesticare gli spiriti animali dell'impresa capitalistica (vedi, ad esempio, l'art.41 della Cost. italiana, l'art. 74, n.15, della Legge fond. della Rep. fed. di Germania, l'art. 128 della Cost. spagnola). La stessa operazione di rigetto - il revisionismo costituzionale è coerentemente rigoroso, va fino in fondo - è operata, con l'art.17, a proposito della proprietà e del diritto di successione. Scompare ogni riferimento alle appartenenze dei beni economici a soggetti diversi dai privati, scompaiono soprattutto cenni o anche allusioni al principio affermato dal costituzionalismo contemporaneo, con la Costituzione di Weimar, secondo cui la proprietà obbliga ("Eigentum verpflichtet") e per cui le Costituzioni vigenti nei Paesi dell'Unione europea riconoscono sì il diritto di proprietà privata ma ne sanciscono anche la funzione sociale (art. 42 della Cost. italiana e art. 33 della Cost. spagnola) o impongono che il suo uso debba, al tempo stesso, servire al bene della collettività (art. 14 della Cost. tedesca). Non è possibile in questa sede dar conto, neanche sommariamente, della ricchezza del dibattito sulla funzione sociale della proprietà privata, protrattosi per quasi un secolo, ed indicare le tante deduzioni che ne sono state ricavate, imprimendo nella funzione sociale contenuti pregnanti di vincoli volti a fini di eguaglianza e giustizia. È solo possibile constatare la dissipazione che se ne fa con la formula del Progetto, che, nell'ultimo periodo del testo, contiene un riferimento all'interesse generale come limite all'uso dei beni, ma in termini tali da autorizzarne solo interpretazioni di un minimalismo desolante.
6.Il quadro che si è andato delineando già preannuncia la concezione dell'eguaglianza recepita nel Progetto di Carta. È quella dell'eguaglianza formale, enunciata, certo, in termini tali da accogliere il principio di non discriminazione, interamente ed esaurientemente declinato. Ma non di più. Scompare così, da questa esercitazione progettuale di Carta dei diritti, ogni istanza di eguaglianza sostanziale. Il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica è ricacciato in un cono d'ombra che lo rende invisibile e lo stesso destino viene riservato al principio cui si ispirano l'art. 2, primo comma, e l'art. 72, terzo comma, della Legge fondamentale della Repubblica tedesca, al secondo comma dell'art. 9 della Costituzione spagnola ed ai vari altri precetti normativi delle Costituzioni dei Paesi europei miranti al superamento della visione solo formale del principio di eguaglianza.
Ma l'operazione di politica costituzionale di questo Progetto, in ordine al principio di eguaglianza, è ancora più sconvolgente, mira ad un obiettivo regressivo sorprendente. Paradossalmente lo persegue usando proprio il criterio escludente le forme della discriminazione. Include tra queste cause di discriminazione, quella fondata sul patrimonio, precludendo che possa derivarne un trattamento comunque diversificato. Eguaglia così tutti i prefigurati destinatari di questa proposta di norma prescindendo dalle loro situazioni patrimoniali. Il ricco è equiparato al povero, il capitalista al salariato. Per gli uni e per gli altri dovrà essere prevista ed applicata la stessa disciplina. Il che comporta il divieto di misure equilibratrici che abbiano valenza economica patrimoniale, quindi il divieto di un'imposizione tributaria di tipo progressivo. Il proprietario di un vasto patrimonio contesterà, per violazione del principio di non discriminazione fondata sul patrimonio, ogni disposizione, misura, provvedimento che non lo eguagli al nullatenente. Il principio per cui a situazione eguale deve corrispondere un trattamento eguale ed a situazioni diseguali deve corrispondere un trattamento diverso, in corrispondenza della diseguaglianza sussistente, è rovesciato e, con esso, un postulato etico-politico della civiltà contemporanea fatto proprio dall'espressione più avanzata del costituzionalismo del '900.
7.Non compensano affatto la delusione provocata dall'esame di questi articoli, quelli che compongono il Titolo sulla "solidarietà". Una prima constatazione: l'art. 26 del Progetto stabilisce che i datori di lavoro ed i lavoratori sono equiparati, quanto ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, "conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali". Si assume così come irrilevante la diseguaglianza economica e sociale tra le parti del rapporto di lavoro e si sancisce, al pari del diritto di sciopero, quello di serrata. Il silenzio sulla serrata delle Costituzioni statali (Italia, Spagna) può essere ancora interpretato come divieto?
Pur prescindendo da questa particolare questione, il giudizio che si può dare sull'uguagliamento operato tra le parti del rapporto di lavoro salariato non può essere di continuità e di sviluppo della linea del costituzionalismo contemporaneo, ma di rottura e di regressione di questa linea.
Ma del tutto inaspettata è la raffinatissima strategia escogitata e praticata col Progetto in esame nei confronti dei diritti sociali, una strategia elusiva della garanzia della loro effettività, sostanzialmente ed efficacemente compressiva dei loro contenuti. L'articolo 32 li elenca integralmente e non ne esclude nessuno. Li definisce esattamente riassumendoli nel "diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, dipendenza o vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro". Aggiunge, in verità, anche il diritto all'assistenza sociale ed all'assistenza abitativa, volte a garantire un'esistenza dignitosa a chiunque non disponga di risorse "sufficienti". Ma non c'è da congratularsi. La formulazione scelta, operato il riconoscimento di questi diritti, ne consuma il distacco. Li allontana da sé. Abbandona la formula adoperata precedentemente per ogni altro diritto e che suona: "ogni individuo ha diritto a ...". Ne utilizza un'altra: "L'Unione ... rispetta ...". Altra cosa, quindi, e ben diversa da quella usata per gli altri diritti, ben diversa da espressioni che avrebbero egualmente potuto dare un senso pieno e reale al riconoscimento, se fossero state adoperate parole come "tutela", "assicura", "garantisce", "protegge".
La verità è che, secondo il Progetto, l'Unione deve considerare i diritti sociali come riconoscimenti, attribuzioni, "situazioni giuridiche soggettive" operate ed operanti nell'ambito degli ordinamenti nazionali, ma così come questi risultano ormai ridisegnati. L'operazione riconoscitiva, infatti, si conclude riferendola e limitandola alle prestazioni assicurate "secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali". Questa espressione va esplicitata. Definendo queste prestazioni come derivanti da obbligazioni-compiti degli stati membri, le si sottopongono ai vincoli di bilancio che a questi sono imposti dai Trattati e specificamente a quei vincoli che sono stati dettati specificamente per gli interventi in materia sociale. Ammettendoli, come è noto, ma solo entro i limiti del rapporto non superabile del 3 per cento tra disavanzo e PIL, previo contenimento del debito pubblico entro il 60 per cento del PIL e, anno per anno, in conformità alla "raccomandazione" delle istituzioni comunitarie prevista dall'art. 99 (ex 103) del Trattato CE. In altre parole, il riconoscimento operato con l'art. 32 serve a sottoporre i contenuti e la portata dei diritti sociali alle prescrizioni normative dei Trattati, ai princìpi, alle esigenze, ai vincoli congiunturali dell'economia aperta ed in libera concorrenza (posta come supernorma dai Trattati), precludendo in radice non solo il dispiegamento delle garanzie apprestate per soddisfare i bisogni sottesi a questi diritti, ma anche la possibilità che si sviluppi una dialettica tra queste esigenze e le "leggi" dell'economia capitalistica trasfusa nei parametri di Maastricht.
8.Le esemplificazioni che precedono sembra che riescano ad indicare il senso complessivo di questo Progetto. Va detto, allora, senz'ambagi che la sua approvazione significherebbe una vera e propria regressione, giuridica e politica. Per una ragione in più e diversa che non va affatto sottovalutata.
Si sarà domandato il "navigante" per Internet, cui è capitato di leggere il Progetto di Carta dei diritti dell'Unione europea, e si domanderanno i due lettori di queste note: chi, quale organo dell'Unione, quale istituzione comunitaria, quale Comitato o commissione dell'Assemblea costituente europea ha redatto questo progetto e quando quest'Assemblea costituente lo esaminerà? È del tutto evidente che l'immaginario navigante per internet e i due lettori di questo scritto, si porranno domande del genere, solo se giovanissimi. Saprebbero altrimenti che nessuna Assemblea costituente europea è stata mai convocata, perché mai eletta. Eppure un progetto di Carta dei diritti fondamentali è stato proposto e sarà forse anche oggetto di deliberazione, potrebbe essere anche approvata questa Carta dei diritti fondamentali degli europei. E senza che i cittadini dei Paesi europei siano stati mai interpellati, si siano espressi, abbiano votato, conferendo un mandato a redigere un testo che riconosca, configuri, modelli i loro diritti.
A redigere il Progetto - lo sappiano i due lettori di questo scritto, intanto che venga informato anche il navigante di internet - è stata la "Convenzione". Non quella grande, terribile, gloriosa Assemblea, convocata a seguito dell'insurrezione armata di Parigi, il 10 agosto 1792, "per assicurare la sovranità del popolo e il regno della libertà e dell'eguaglianza". Ma quella che ha radunato alcuni stimabili e stimati signori, designati dalla Commissione europea, dai governi nazionali, dal Parlamento europeo e da quelli nazionali. Ad approvarlo dovrebbero provvedere i Capi di stato e di governo a Nizza nel prossimo dicembre. Ma le Carte dei diritti, le Costituzioni - si domanderanno i due (stanchi) lettori e il navigante (ormai introvabile) di internet - non dovrebbero essere progettate e deliberate da Assemblee costituenti elette a suffragio universale dai popoli che ne saranno i destinatari? Sì che lo dovrebbero. Ma solo secondo il principio della democrazia, un bene diventato raro.